TAR Puglia Bari, sez. I, 15 maggio 2008, n. 1157
Un atto di annullamento in via di autotutela di un precedente atto amministrativo non può fondarsi sulla mera esigenza di ripristino della legalità, ma deve dare conto, nella motivazione, della sussistenza di un interesse pubblico concreto ed attuale alla rimozione dell’atto medesimo. Inoltre, l’esercizio dello ius poenitendi da parte dell’Amministrazione incontra un limite insuperabile nell’esigenza di salvaguardare le situazioni di soggetti privati che, confidando nella legittimità dell’atto che si vorrebbe rimuovere, hanno acquisito, in forza dello stesso, posizioni di vantaggio consolidate; infine, il decorso di un lasso temporale di diversi anni senza che l’Amministrazione abbia apprezzato l’esistenza di un interesse pubblico attuale alla rimozione, determina l’illegittimità dell’annullamento officioso (cfr. CS IV, 14.2.2006, n. 564 – CS V, 11.10.2005, n. 5479). I suddetti principi, di matrice giurisprudenziale, sono stati da ultimo tradotti nella legge 4.2.2005 n. 11.
Nel caso concreto, il TAR della Puglia ha reputato illegittimo il provvedimento con il quale una PA aveva annullato, in via di autotutela, un precedente atto, motivando l’annullamento, per relationem, esclusivamente con riferimento al contenuto di un parere legale pro veritate, che aveva indicato la sussistenza delle ragioni di interesse pubblico all’annullamento in implicazioni di carattere penale che potevano nella fattispecie emergere. Il TAR pugliese ha osservato, a suffragio della decisione assunta ed in coerenza con i principi testé detti, come in tal caso, la sussistenza dell’interesse pubblico fosse confinata dall’Amministrazione entro il perimetro dell’esigenza di ripristino della legalità, che, come è noto, non costituisce piattaforma motivazionale sufficiente alla predicabilità dell’interesse pubblico concreto ed attuale alla rimozione dell’atto dal mondo giuridico; con l’ulteriore conseguenza che difettava, quindi, un presupposto essenziale per la legittima spendita del potere di autotutela.
TAR Puglia Bari, sez. I, 15 maggio 2008, n. 1157