TAR Milano, sez. III, 7 giugno 2017 n. 1267
Autovelox, fotored e varchi elettronici: il termine per la notifica del verbale di accertamento decorre dal giorno dell’infrazione – ovvero dal giorno in cui è stata scattata la foto – e non dalla data in cui l’agente accertatore ha effettuato la lettura della foto in ufficio.
Ai sensi dell’articolo 201 del Codice della strada, il dies a quo del termine di 90 giorni per la notifica del verbale di accertamento delle infrazioni allo stesso Codice, elevati dalla Polizia Locale mediante autovelox, decorre dal giorno della violazione e non dalla lettura della foto da parte dell’agente della Polizia municipale.
L’art. 201 del Codice della strada stabilisce infatti che “Qualora la violazione non possa essere immediatamente contestata, il verbale, con gli estremi precisi e dettagliati della violazione e con la indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata, deve, entro novanta giorni dall’accertamento essere notificato all’effettivo trasgressore o, quando questi non sia stato identificato e si tratti di violazione commessa dal conducente di un veicolo a motore, munito di targa, ad uno dei soggetti indicati nell’art. 196, quale risulta dai pubblici registri alla data dell’accertamento”.
Secondo l’interpretazione effettuata dal Ministero, con comunicazione del 7.11.2014 alla Prefettura di Milano, “La disposizione […] costituisce un’ulteriore conferma all’assunto che, in linea di principio e salva la necessità di acquisire informazioni indispensabili da altri organismi, il dies a quo per la decorrenza dei termini non può che essere individuato in quello della commessa violazione”.
Il verbale della Polizia municipale deve pertanto indicare o che il termine di notifica del verbale decorre dall’accertamento, come indicato dalla legge, oppure che i termini decorrono dalla commessa violazione, salva la necessità di acquisire informazioni indispensabili da altri organismi.
In questi termini si è espresso il Tar della Lombardia pronunciandosi su un caso sollevato dall’associazione Altroconsumo contro il comune di Milano avverso la prassi della notifica dei verbali di accertamento di sanzioni amministrative in periodo successivo ai 90 giorni dall’infrazione.
La dicitura, contenuta nei verbali della Polizia Municipale del Comune di Milano era la seguente: “il verbalizzante […] in servizio presso l’Ufficio Varchi della Polizia locale di Milano in data […], data dalla quale decorrono i termini di notifica del presente verbale, ha accertato che il conducente del veicolo targato […] in data […] alle ore […] ha commesso le seguenti violazioni ….”.
Si evince chiaramente che tali verbali, predisposti su modello prestampato, rispondono ad uno schema comune e forniscono al lettore la chiara informazione che i termini di notifica del verbale – contrariamente a quanto previsto dalla legge – decorrono dal momento in cui l’agente di polizia locale prende conoscenza in ufficio delle foto scattate dalle stazioni automatiche di rilevamento.
Per i giudici, dunque, il Comune deve cambiare il modulo del verbale di accertamento.
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TAR Milano, sez. III, 7 giugno 2017 n. 1267