Cassazione civile, sez. V tributaria, 11 giugno 2008, n. 15381
L’avviso di accertamento Irpef deve indicare le singole aliquote applicate su ogni importo imponibile
Secondo l’art. 42 del DPR 600/73 “l’avviso di accertamento deve recare l’indicazione dell’imponibile o degli imponibili accertati, delle aliquote applicate e delle imposte liquidate”.
La norma vuole dunque che siano indicate le aliquote concretamente applicate e, anzi, dall’uso del plurale “aliquote” si evince come debba essere evidenziata quale aliquota sia applicata su ogni importo imponibile.
L’avviso di accertamento ai fini irpef il quale non riporti l’aliquota applicata, ma contenga solo l’indicazione delle aliquote minima e massima, viola pertanto il principio di precisione e chiarezza delle indicazioni che è alla base del precetto del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, della funzione di tutela del diritto di immediato e agevole controllo che al contribuente deve essere consentito, ed incorre nella sanzione di nullità disposta dal 3 comma dello stesso articolo (cfr ex pluribus Cass. sez. trib., 27 giugno 2005, n. 13810).
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Cassazione civile, sez. V tributaria, 11 giugno 2008, n. 15381