Cassazione penale, sez. unite, 22 febbraio 2007, n. 21833
Con il suddetto principio di diritto le SS.UU. Penali risolvono il contrasto di giurisprudenza recentemente insorto sul punto ovvero se l’avviso all’indagato di conclusione delle indagini preliminari ex art. 415 bis c.p.p. abbia o meno efficacia interruttiva del corso della prescrizione.
Da un lato si pongono le pronunce che sostengono l’effetto interruttivo dell’avviso ex art. 415 bis, ancorchè non espressamente indicato nell’elenco degli atti di cui all’art. 160 c.p., in considerazione del fatto che detto avviso contiene l’avvertimento all’indagato che ha facoltà di sottoporsi ad interrogatorio da parte del P.M., così assimilando il ridetto atto, ai fini dell’interruzione del termine prescrizionale, all’invito a presentarsi al pubblico ministero per rendere l’interrogatorio ex art. 375 c.p.p. espressamente menzionato dall’art. 160 c.p. (cfr. Cassazione penale , sez. V, 17 febbraio 2005, n. 10395).
Dall’altro lato vi sono invece recenti pronunce che escludono l’effetto interruttivo facendo leva essenzialmente sul carattere tassativo dell’elencazione di cui all’art. 160 c.p. (in cui non è presente l’avviso ex art. 415-bis, che risponde ad una finalità informativa) ed escludendo ogni forma di interpretazione analogica in “malam partem” della norma penale. (cfr. Cassazione penale , sez. V, 29 aprile 2005, n. n. 16197)
Le SS. UU. ritengono di dar seguito al secondo dei due orientamenti sopra prospettati, supportando la decisione adottata con una molteplicità di argomentazioni:
a) La predisposizione di un “minuzioso catalogo delle cause interruttive della prescrizione” dimostra la volontà del legislatore di ritenere detto elenco come tassativo onde evitare, a garanzia dell’imputato, un’interpretazione estensiva della norma con susseguente moltiplicazione degli atti capaci di interrompere il corso della prescrizione. “Scelta, peraltro, resa necessaria anche dalla dichiarata natura di diritto sostanziale dell’istituto della prescrizione, rispondendo ad un evidente criterio di legalità individuare con precisione gli atti ai quali veniva riconosciuta la capacità di evitare che l’inutile passaggio del tempo determinasse la estinzione del reato”.
b) Gli atti interruttivi della prescrizione, così come enumerati dall’art. 160 c.p. possono essere suddivisi in quattro categorie a seconda che abbiano natura decisoria (come la sentenza di condanna, cui viene assimilato il decreto penale di condanna); coercitiva (come l’applicazione di misure cautelari); probatoria (come l’interrogatorio dell’imputato); propulsiva (come il decreto di citazione a giudizio).
A tale classificazione non può invece essere ricondotto l’avviso ex art. 415-bis.
Escluso infatti che si tratti di un atto avente natura decisoria, coercitiva o probatoria, esso non presenta neppure carattere propulsivo del procedimento (al contrario del decreto di citazione a giudizio). Piuttosto “segnala soltanto la fine della attività investigativa del pubblico ministero e serve essenzialmente a verificare il grado di resistenza del materiale investigativo dell’accusa rispetto alle sollecitazioni – deposito di memorie e documenti, richieste al pubblico ministero di compimento di atti di indagine, deposito di documentazione relativa ad indagini difensive – in senso opposto formalizzate dalla difesa”.
c) L’invito a rendere interrogatorio previsto dall’art. 375 c.p.p. ben si differenzia alla facoltà di presentarsi al pubblico ministero per rendere dichiarazioni o per essere sottoposto ad interrogatorio previsto dall’art. 415 bis c.p.p.
Il primo è atto processuale ad iniziativa della Pubblica Accusa avente natura probatoria al quale correttamente viene riconosciuta capacità interruttiva della prescrizione in quanto ad esso è riconducibile la volontà dello Stato di perseguire l’illecito.
Il secondo è un atto volontario che rientra nelle facoltà dell’indagato, e si inserisce nella strategia difensiva per poter far valere le proprie ragioni affatto riconducibile alla volontà dello Stato di perseguire l’illecito.
Cassazione penale, sez. unite, 22 febbraio 2007, n. 21833