Cassazione civile, sez. tributaria, 10 settembre 2007, n. 18972
«Questa Corte ha avuto più volte occasione di pronunciarsi sulla legittimità dell’avviso di mora non preceduto dalla notifica degli atti presupposti (avviso di accertamento e cartella esattoriale), formulando il principio di diritto secondo cui “in tema di riscossione delle imposte dirette disciplinata dal D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, l’omessa notifica della cartella di pagamento da parte dell’amministrazione finanziaria – cui pure essa è tenuta ai sensi dell’art. 25 – non invalida la procedura di esazione, in quanto, come si desume tanto dallo stesso D.P.R. n. 602 del 1973, art. 30 che dal D.P.R. 26 ottobre 1972, n. 636, art. 16 come modificato dal D.P.R. 3 novembre 1981, n. 739, art. 7, il contribuente può ricorrere contro la pretesa tributaria impugnando anche il solo avviso di mora, non soltanto per far valere vizi propri di tale ultimo atto, ma anche per “recuperare” la tutela in sede di esecuzione esattoriale non esercitata per la mancata notifica della detta cartella (cfr. ex multis, cass. civ. sentt. n. 7733, 11227 e 16464 del 2002).
Pertanto, il contribuente può – e deve, a pena della loro inoppugnabilità – contestare, unitamente all’impugnazione dell’avviso di mora, gli atti autonomamente impugnabili che sono stati adottati precedentemente e che ne costituiscono il presupposto, pur se non portati a sua conoscenza e tale possibilità di impugnativa degli atti pregressi, consentendogli di svolgere anche difese di merito, rende la succitata disciplina conforme ai principi di eguaglianza e di tutela del diritto di difesa sanciti dagli artt. 3 e 24 Cost. invocati da parte resistente».
Cassazione civile, sez. tributaria, 10 settembre 2007, n. 18972