Consiglio di Stato, sez. IV, 30 ottobre 2009, n. 6705
Anche dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 204 del 6.7.2004, l’azione risarcitoria dovuta ad un’occupazione compiuta in basa ad atti amministrativi illegittimi annullati in sede giurisdizionale rientra nella giurisdizione del GA, trattandosi pur sempre di danno riconducibile non a mero comportamento materiale dell’Amministrazione, ma all’esercizio, ancorché scorretto o illegittimo, di pubblici poteri.
Nel caso di specie, il Consiglio di Stato ha annullato la sentenza, con rinvio al Giudice di primo grado, ai sensi dell’art. 35 L. 6.12.1971 n. 1034, affinché venissero in quella sede affrontati gli aspetti relativi alla quantificazione del danno risarcibile e, prima ancora, i profili inerenti alla sussistenza dei presupposti per l’accoglimento della domanda di danni; in particolare, quanto alla colpa dell’Amministrazione, tenuto conto dei vizi di legittimità a suo tempo ravvisati negli atti della procedura espropriativa e dell’epoca in cui questi si erano verificati.
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Consiglio di Stato, sez. IV, 30 ottobre 2009, n. 6705