Cassazione civile, sez. III, 14 gennaio 2011, n. 745
In caso di azione diretta promossa, ex art. 19 lett. a) L. n. 990/69, nei confronti dell’Impresa designata dal Fondo di Garanzia per il risarcimento dei danni cagionati da veicolo non identificato, la prova del fatto costitivo della pretesa risarcitoria, relativo all’avvenuto evento ad opera di ignoti, non richiede, da parte della vittima, un comportamento di non comune diligenza ovvero di complessa ed onerosa attuazione diretto all’identificazione del responsabile.
Nel caso in esame, la competente Corte di Appello aveva respinto la domanda di risarcimento, sostenendo che, dalle prove orali, era emerso che l’investitore si era fermato per qualche istante e che erano intervenute sul posto altre persone, cosicché l’infortunato avrebbe avuto tutto il tempo di identificare il mezzo responsabile dell’investimento. Di contro, la Suprema Corte ha ritenuto, affermando il principio che precede, che la possibilità che la vittima abbia o meno di annotare il numero di targa del pirata non prescinde dalle condizioni psico-fisiche in cui essa si venga a trovare a seguito del sinistro.
Cassazione civile, sez. III, 14 gennaio 2011, n. 745