TAR Lazio Roma, sez. III bis, 27 maggio 2010, n. 13695
È privo di ogni profilo suscettibile di accoglimento il ricorso teso ad ottenere l’annullamento del giudizio del Consiglio di classe di non ammissione alla classe successiva per lo studente affetto dal disturbo di balbuzie che riporta gravi insufficienze agli esami scritti “di riparazione”.
I genitori ricorrenti deducono a motivo di gravame sia violazione o falsa applicazione di legge, in quanto le disposizioni normative di riferimento prevedono che gli esami di riparazione dei debiti accumulati durante l’anno siano intesi a valutare i miglioramenti dell’alunno anche e soprattutto tenuto conto della personalità, delle problematiche e della storia personale e scolastica, sia carenza di motivazione nella decisione impugnata a causa della mancata considerazione da parte dell’Organo di valutazione dei profili riferibili alla attività scolastica svolta dallo studente in relazione alla sua personalità, in quanto alunno affetto da impedimenti derivanti da grave forma di balbuzie.
Il TAR tuttavia, pur non sottovalutando “gli aspetti strettamente connessi ai profili di ordine psicologico che accompagnano le attività svolte dal soggetto affetto da balbuzie nell’ambito del disimpegno dei compiti scolastici”, non ritiene illegittimo il provvedimento adottato dal corpo docente.
Infatti, come emerge dalla motivazione dell’organo giudicante, la balbuzie non ha riflessi sull’intelligenza e quindi nessun inconveniente riconducibile ai disturbi di balbuzie può riflettersi sul sostentamento di una prova scritta.
Considerato che le prove scritte di verifica da svolgersi a Settembre per gli studenti con debito formativo hanno valore determinante nella espressione del giudizio di non ammissione alla classe successiva e anche che gli impedimenti derivanti da gravi forme di balbuzie non comportano la riconoscibilità della assistenza garantita nelle forme del diritto al sostegno per gli studenti portatori di “handicap”, il ricorso viene rigettato.
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TAR Lazio Roma, sez. III bis, 27 maggio 2010, n. 13695