Cassazione civile, sez. unite, 20 dicembre 2006, n. 27182
Appartiene alla giurisdizione del giudice straniero, in quanto giudice del luogo in cui l’obbligazione deve essere eseguita, e non del giudice italiano, in applicazione della Convenzione di Lugano 16.9.1988 e dell’art. 3 della legge n. 218 del 1995, l’azione proposta dall’erede di un de cuius italiano nei confronti di una banca straniera e volta ad ottenere il pagamento di quanto esistente sul conto corrente intestato al defunto.
Cassazione civile, sez. unite, 20 dicembre 2006, n. 27182