Cassazione penale, sez. V, 24 ottobre 2013, n. 43414
La mera esistenza di un ritardo nella dichiarazione del fallimento da parte dell’imprenditore, incapace da diversi anni di fronte alle proprie obbligazioni con mezzi ordinari, rappresenta elemento necessario ma non sufficiente ai fini dell’integrazione del reato di bancarotta semplice di cui al n. 4 dell’art. 217. L. Fall., per la cui sussistenza è invece indispensabile l’accertamento della colpa grave in capo all’imprenditore.
La disposizione incriminatrice citata sanziona la condotta dell’imprenditore che “ha aggravato il proprio dissesto, astenendosi dal richiedere la dichiarazione del proprio fallimento o con altra grave colpa”.
Ad avviso della Suprema Corte la presenza nella norma dell’attributo “altra”, subito dopo la descrizione della condotta criminosa, non può essere interpretato come una sussunzione della colpa grave nell’ipotesi della mancata dichiarazione fallimentare, ma piuttosto come segno della volontà legislativa di sottoporre l’intera fattispecie incriminatrice all’accertamento dell’elemento psicologico del reato.
Infatti il solo ritardo della dichiarazione del fallimento rappresenterebbe un elemento troppo generico dal quale far derivare una presunzione di colpa, in considerazione della molteplicità delle dinamiche gestionali connesse alla mancata presentazione dell’istanza fallimentare, che si estendono “dall’estremo dell’assoluta noncuranza per gli effetti del possibile aggravamento del dissesto a quello dell’opinabile valutazione sull’efficacia dei mezzi ritenuti idonei a procurare nuove risorse”.
Sulla scorta di tale considerazione la Suprema Corte ha annullato con rinvio, per difetto di accertamento dell’elemento psicologico del reato, la condanna per bancarotta semplice ad un imprenditore che procrastinava la dichiarazione del fallimento di diversi anni, ovvero solo dopo aver tentato in ogni modo di ripianare il proprio debito (riduzione del personale, riscossione crediti, accordi falliti con istituti bancari).
Cassazione penale, sez. V, 24 ottobre 2013, n. 43414