Cassazione civile, sez. I, 12 giugno 2007, n. 13777
Nel caso di specie il cliente della banca, impegnato in una operazione presso un ATM, si è visto trattenere la carta bancomat dalla macchina che ha poi segnalato un “fuori servizio”.
Il giorno successivo, recatosi presso la filiale presso la quale intratteneva il rapporto di conto corrente, gli è stata consegnata una nuova tessera sostituitiva della precedente, senza tuttavia esigere né la riconsegna della carta perduta né un attestato della sua disattivazione.
Successivamente risultavano dei prelievi sul conto effettuati proprio con la carta trattenuta dalla macchina.
Malgrado il mancato rispetto dell’obbligo del titolare di chiedere immediatamente il blocco della carta, la banca non va per questo esente da responsabilità allorquando la carta venga “catturata” dall’apparecchio ATM a causa di una manomissione.
La responsabilità del banchiere nell’adempimento delle obbligazioni assunte nei confronti dei clienti deve essere piuttosto valutata ai sensi dell’art. 1176 c.c., comma 2 ovvero, svolgendo attività professionale, deve adempiere tutte le obbligazioni assunte nei confronti dei propri clienti con la diligenza particolarmente qualificata dell’accorto banchiere, non solo con riguardo all’attività di esecuzione di contratti bancari in senso stretto, ma anche in relazione ad ogni tipo di atto o di operazione oggettivamente esplicati.
Cassazione civile, sez. I, 12 giugno 2007, n. 13777