TAR Veneto, sez. I, 17 marzo 2008, n. 670
Il D.Lgs. 12 aprile 2006 n. 163, all’art. 133 8° comma, impone alla Stazioni appaltanti di aggiornare annualmente i propri prezziari, con particolare riferimento alle voci di elenco correlate a quei prodotti destinati alle costruzioni, che abbiano subito significative variazioni di prezzo legate a particolari condizioni di mercato.
In vista di tale disposto, è illegittimo un bando, per l’affidamento in appalto di lavori pubblici con il criterio del prezzo più basso, qualora il prezziario posto a base della gara riporti prezzi che, non essendo stati adeguatamente aggiornati, risultino di molto inferiori ai valori di mercato ed al tariffario regionale.
TAR Veneto, sez. I, 17 marzo 2008, n. 670