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Codice della strada e trasporti Giurisprudenza

Il passeggero ha diritto al risarcimento se il volo è cancellato per problemi tecnici (salvo imprevisti di natura eccezionale).

Redazionedi Redazione22 Dicembre 2008
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iscrizione contemporanea a due albi professionali

Corte di Giustizia UE, 22 dicembre 2008, C. 549-07

Un vettore aereo non può, come regola generale, rifiutarsi di compensare pecuniariamente i passeggeri in seguito ad una cancellazione del volo causata da problemi tecnici dell’aeromobile.
La compensazione pecuniaria può tuttavia essere rifiutata se i problemi tecnici derivano da eventi che, per la loro natura o la loro origine, non sono inerenti al normale esercizio dell’attività del vettore aereo e sfuggono al suo effettivo controllo
Il regolamento sulla compensazione e l’assistenza ai passeggeri degli aerei (Regolamento (CE) del Parlamento europeo e del Consiglio 11 febbraio 2004, n. 261, che istituisce regole comuni in materia di compensazione ed assistenza ai passeggeri in caso di negato imbarco, di cancellazione del volo o di ritardo prolungato) dispone che, in caso di cancellazione del volo, ai passeggeri coinvolti spetta una compensazione pecuniaria da parte del vettore aereo, a meno che essi siano stati tempestivamente informati della cancellazione del volo. Tuttavia, un vettore aereo non è tenuto a pagare tale compensazione pecuniaria se dimostra che la cancellazione è dovuta a circostanze eccezionali che non si sarebbero potute evitare anche se fossero state adottate tutte le misure del caso.
Nel caso di specie la passeggera ha prenotato, presso l’Alitalia, per se stessa, suo marito e sua figlia, tre posti su un volo in partenza da Vienna (Austria) e diretto a Brindisi, con scalo a Roma. La partenza da Vienna era prevista per il 28 giugno 2005 alle ore 6.45 e l’arrivo a Brindisi era programmato per lo stesso giorno alle 10.35. Già dopo il check-in, cinque minuti prima dell’ora di decollo prevista, i tre passeggeri sono stati informati che il loro volo era stato cancellato. In seguito, sono stati trasferiti su un volo della compagnia Austrian Airlines per Roma, dove sono giunti alle 9.40, ossia 20 minuti dopo l’ora di partenza della loro coincidenza per Brindisi, che hanno quindi perso. La sig.ra Wallentin-Hermann e la sua famiglia sono giunti a Brindisi alle 14.15.
La cancellazione del volo dell’Alitalia in partenza da Vienna era dovuta ad un complesso guasto al motore, con conseguenze sulla turbina, scoperto il giorno precedente nel corso di una verifica.
Alitalia ne era stata informata la notte precedente al volo. La riparazione dell’aeromobile, che ha richiesto la spedizione di pezzi di ricambio e l’invio di tecnici, è stata completata l’8 luglio 2005.
A fronte del rifiuto dell’Alitalia di corrisponderle una compensazione pecuniaria di € 250, nonché di € 10 per spese telefoniche, la viaggiatrice ha avviato un procedimento giudiziario. Dopo che l’Alitalia ha interposto appello avverso la sua condanna in primo grado, la Corte d’appello civile in materia commerciale di Vienna deve ora decidere se i problemi tecnici sfociati nella cancellazione del volo rientravano nelle «circostanze eccezionali» che esonerano dalla compensazione pecuniaria. Tale giudice ha adito la Corte di giustizia delle Comunità europee affinché interpreti detta nozione.
Nella sua odierna sentenza, la Corte constata che, tenuto conto delle particolari condizioni in cui si svolge il trasporto aereo e del grado di sofisticatezza tecnologica degli aeromobili, i vettori aerei devono regolarmente fare fronte, nell’esercizio della loro attività, a svariati problemi tecnici inevitabilmente connessi al funzionamento di tali apparecchi. Risolvere un problema tecnico causato da una carenza nella manutenzione di un apparecchio deve quindi essere considerato inerente al normale esercizio dell’attività del vettore aereo. Di conseguenza, problemi tecnici emersi in occasione della manutenzione degli aeromobili, o a causa di una carenza di manutenzione, di per sé non possono costituire «circostanze eccezionali».
Non si può tuttavia escludere che problemi tecnici rientrino in «circostanze eccezionali», purché essi discendano da eventi non inerenti al normale esercizio dell’attività del vettore aereo in questione e sfuggano all’effettivo controllo di quest’ultimo. Così sarebbe, ad esempio, nel caso in cui il costruttore degli apparecchi che costituiscono la flotta del vettore aereo in questione, o una competente autorità, rivelasse che tali apparecchi, già in servizio, presentano un vizio di fabbricazione nascosto che incide sulla sicurezza dei voli. Così sarebbe altresì in presenza di danni cagionati agli aeromobili da atti di sabotaggio o di terrorismo.
La Corte spiega che, atteso che non tutte le circostanze eccezionali determinano un esonero, spetta a colui che vuole avvalersene dimostrare che, anche mettendo in campo tutti i mezzi di personale, di materiale e di risorse finanziarie di cui disponeva, egli non avrebbe palesemente potuto evitare, se non a pena di acconsentire a sacrifici insopportabili per le capacità della sua impresa nel momento pertinente, che le circostanze eccezionali cui doveva far fronte comportassero la cancellazione del volo. La circostanza che un vettore aereo abbia rispettato i requisiti minimi di manutenzione di un aeromobile non è di per sé sufficiente per dimostrare che tale vettore ha adottato tutte le misure del caso per liberarlo dall’obbligo di pagare una compensazione pecuniaria.

Corte di Giustizia UE, 22 dicembre 2008, C. 549-07

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