Cassazione civile, sez. VI, 15 luglio 2020, n. 15096
È valida la cartella esattoriale notificata via pec con firma PAdES ovvero con estensione pdf e non p7m.
È valida la cartella esattoriale notificata via pec con firma PAdES ovvero con estensione pdf e non p7m (CAdES). Pur essendo atto di natura sostanziale sono applicabili i medesimi principi in materia di notificazioni nel processo civile.
«La natura sostanziale e non processuale della cartella di pagamento non osta all’applicazione di istituti appartenenti al diritto processuale, soprattutto quando vi sia un espresso richiamo di questi nella disciplina tributaria, sicché il rinvio operato dall’art. 26, comma 5, del d.P.R. n. 602 del 1973 all’art. 60 del d.P.R. n. 600 del 1973, il quale, a sua volta, rinvia alle norme sulle notificazioni nel processo civile, comporta, in caso di irritualità della notificazione della cartella di pagamento, l’applicazione dell’istituto della sanatoria del vizio dell’atto per raggiungimento dello scopo ai sensi dell’art. 156 c.p.c, in ragione della avvenuta trasmissione di un file con estensione “.pdf” anziché “.p7m”.
È stato sul punto precisato che le firme digitali di tipo “CAdES” e di tipo “PAdES”, a norma dell’art. 12 del decreto dirigenziale del 16 aprile 2014, di cui all’art. 34 del d.m. n. 44 del 2011 - Ministero della Giustizia - ed in conformità agli standard previsti dal Regolamento UE n. 910 del 2014 ed alla relativa decisione di esecuzione n. 1506 del 2015, sono entrambe ammesse e equivalenti, sia pure con le differenti estensioni “.p7m” e “.pdf”. (Cass. civile, sez. unite, 27 aprile 2018, n. 10266).
Ebbene, in applicazione dei superiori principi, nel caso di specie ha errato la CTR nel ritenere nel ritenere che “solo l’estensione “.p7m” può attestare la certificazione della firma».
Cassazione civile, sez. VI, 15 luglio 2020, n. 15096