Cassazione civile, sez. I, 18 luglio 2005, n. 15149
Come affermato, con numerose sentenze della S.C. (e confermato dall’art. 29 del D.lgs. 26 febbraio 1999 n. 46, che ha riordinato la disciplina della riscossione a mezzo ruolo) le azioni proponibili da colui al quale è stata notificata una cartella di pagamento o un avviso di mora per riscuotere sanzioni amministrative pecuniarie, in rapporto agli artt. 27 Legge 689 del 1981 e 206 del Codice della Strada, sono:
1) L’opposizione alla sanzione ex art. 23 della legge n. 689 del 1981.
È esperibile nei casi in cui la cartella esattoriale, mediante preventiva iscrizione al ruolo, è emessa senza essere preceduta dalla notifica dell’ordinanza - ingiunzione o del verbale di accertamento di violazione del codice della strada, onde consentire all’interessato di “recuperare” l’esercizio del mezzo di tutela previsto appunto da detta legge riguardo agli atti sanzionatori; ciò avviene, in particolare, allorché l’opponente contesti il contenuto del verbale che è da lui conosciuto per la prima volta al momento della notifica della cartella.
2) L’opposizione all’esecuzione ex art. 615 c.p.c.
È il rimedio processuale da adottare quando l’opponente o contesta l’illegittimità della iscrizione al ruolo per omessa notifica della stessa cartella, e quindi per la mancanza di un titolo legittimante l’iscrizione al ruolo, o adduce fatti estintivi sopravvenuti alla formazione del titolo esecutivo, come, ad esempio, la prescrizione maturata dopo l’irrogazione della sanzione o il pagamento di quest’ultima. Con la conseguenza che se il rimedio è esperito prima dell’inizio dell’esecuzione, giudice competente deve ritenersi, in applicazione del criterio dettato dall’art. 615, primo comma, c.p.c., quello ritenuto idoneo dal legislatore a conoscere della sanzione, cioè quello stesso indicato dalla legge come competente per l’opposizione al provvedimento sanzionatorio. E quindi, in caso di sanzioni amministrative pecuniarie conseguenti a violazioni del Codice della Strada, il Giudice di Pace.
3) L’opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 c.p.c.
Da attuarsi, nel termine di cinque giorni dalla notifica della cartella, qualora si deducano vizi formali della stessa o del successivo avviso di mora, compresi i vizi strettamente attinenti la notifica della cartella o quelli riguardanti i successivi avvisi di mora.
Deve rilevarsi, in proposito, che la proponibilità delle suesposte opposizioni di cui agli artt. 615 e 617 c.p.c. davanti al giudice ordinario non risulta preclusa (per ormai costante indirizzo giurisprudenziale anche del Giudice delle leggi - Corte Cost. n. 29/1998, n. 372/97 e n. 239/1997), dal disposto dell’art. 27 della legge n. 689/81, da interpretarsi nel senso che il rinvio, in tema di sanzioni amministrative pecuniarie, alle norme previste per l’esazione delle imposte dirette non si deve intendere esteso agli artt. 53 e 54 del D.P.R. n. 602 del 1973, riguardanti esclusivamente la materia tributaria.
Cassazione civile, sez. I, 18 luglio 2005, n. 15149