Cassazione civile, sez. I, 2 ottobre 2007, n. 20688
In materia di separazione e divorzio, l’assegnazione della casa coniugale è volta a tutelare esclusivamente le esigenze della prole comune ad entrambi i coniugi (dei figli minori od anche maggiorenni e conviventi ma non ancora provvisti, senza loro colpa, di sufficienti redditi propri) e del relativo interesse alla permanenza nell’ambiente domestico in cui essa è cresciuta.
L’assegnazione dell’abitazione familiare è pertanto effettuata a vantaggio del coniuge affidatario, a prescindere dal titolo di proprietà dell’abitazione.
È inoltre principio consolidato in giurisprudenza che l’assegnazione medesima non può avvenire in funzione integrativa o sostitutiva dell’assegno divorzile, ovvero allo scopo di sopperire alle esigenze di sostentamento del coniuge ritenuto economicamente più debole.
Deve pertanto ritenersi escluso che la casa coniugale possa essere assegnata al coniuge non affidatario della prole comune e la situazione non muta allorquando, come nella specie, con il coniuge divorziato che richieda detta assegnazione conviva un figlio minore che non sia anche figlio dell’altro coniuge, ma di una persona diversa.
Cassazione civile, sez. I, 2 ottobre 2007, n. 20688