Cassazione civile, sez. unite, 17 maggio 2007, n. 11334
Componendo un contrasto di giurisprudenza, le Sezioni Unite hanno statuito che l’assegnatario in locazione semplice di un alloggio economico e popolare il quale abbia proposto domanda di cessione in proprietà non ha alcun diritto soggettivo al trasferimento della proprietà dell’alloggio.
Si deve infatti escludere che la mera domanda di cessione in proprietà produca un effetto obbligatorio corrispondente a quello derivante dalla formale stipulazione di un preliminare di compravendita.
Pertanto l’ assegnazione di una casa popolare non può essere trasmessa agli eredi se l’assegnatario è deceduto prima della stipulazione definitiva del contratto di compravendita.
«Va ribadito al riguardo, secondo quanto precisato da una recente pronuncia di questa Corte (Cass. 26 settembre 2005, n. 18732), che la disciplina transitoria – la quale ha previsto che si considera stipulato e concluso il contratto di compravendita qualora l’ente proprietario abbia accettato la domanda di riscatto e comunicato all’assegnatario il prezzo dell’alloggio – non solo non ha eliminato al necessità della formale stipulazione dell’atto di compravendita, ma ha mantenuta ferma la necessità che nell’ambito dell’integrale e compiuto esaurimento del procedimento amministrativo sia intervenuto un atto di formale accettazione del la domanda da parte dell’Amministrazione, previa verifica della sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge in relazione alla domanda di riscatto originariamente presentata; e pertanto, in coerenza con i principi generali che presiedono alla formazione e alla manifestazione della volontà della Pubblica Amministrazione – i quali escludono ogni possibilità di conclusione del contratto per facta concludentia – non può conferirsi rilievo a tal fine ad una mera dichiarazione di avvenuta ricezione del la domanda di riscatto, ancorchè contenente l’indicazione del prezzo di cessione.
Ne consegue che nel caso in cui l’assegnatario sia deceduto prima della stipulazione del contratto di compravendita i suoi eredi non acquisiscono a titolo derivativo alcun diritto alla cessione dell’alloggio.
Nè può ravvisarsi una deroga a tale disciplina nella norma interpretativa introdotta dalla L. 2 aprile 2001, n. 136, art. 2, comma 3, poiché essa va intesa nel senso della non necessità di una espressa conferma della domanda di riscatto da parte degli eredi, i quali potrebbero non aver avuto tempestiva conoscenza della domanda del loro dante causa, fermo restando l’obbligo dell’Amministrazione di provvedere in ordine alla domanda di cessione dopo aver individuato, tra essi, quelli che abbiano titolo per subentrare nella posizione dell’assegnatario, ma non ha previsto anche il necessario accoglimento della domanda indipendentemente da ogni valutazione dei requisiti di parentela e di convivenza che, non essendo stati espressamente abrogati, non possono ritenersi posti nel nulla da una norma meramente interpretativa».
Cassazione civile, sez. unite, 17 maggio 2007, n. 11334