Cassazione civile, sez. I, 3 aprile 2008, n. 8519
In materia di edilizia residenziale pubblica la mancata occupazione dell’alloggio (da intendersi come dimora effettiva ed abituale e non come semplice “tenuta a disposizione”) per un periodo superiore a tre mesi senza autorizzazione dell’ente concedente, ancorché abbia causa in ragioni di lavoro, giustifica la revoca dell’assegnazione in locazione, ai sensi dell’art. 17, lett. b) del d.P.R. 30 dicembre 1972 n. 1035.
Lo scopo della norma è infatti quello di rendere disponibili gli alloggi, non più occupati stabilmente per le esigenze dei soggetti del tutto privi di alloggio e senza che abbia rilevanza la ragione dell’abbandono dell’alloggio stesso da parte dell’assegnatario (Cfr. Cass. n. 4567/92, Cass. n. 6785/88).
Cassazione civile, sez. I, 3 aprile 2008, n. 8519