Cassazione civile, sez. I, 14 febbraio 2011, n. 3572
Secondo la Suprema Corte i tempi sarebbero ormai maturi affinché il legislatore italiano preveda forme di adozioni dei minori anche da parte dei single. L’esortazione è contenuta nella sentenza n. 3572 depositata lunedì 14 febbraio dalla prima sezione della Cassazione civile ed in cui gli ermellini, peraltro riprendendo quanto già rilevato dalla stessa prima sezione nella sentenza n. 6078 del 2006, sottolineano come il legislatore nazionale ben potrebbe provvedere – nel concorso di i particolari circostanze, tipizzate dalla legge o rimesse di volta in volta al prudente apprezzamento del Giudice – ad un ampliamento dell’ambito di ammissibilità dell’adozione di minore da parte di una singola persona, anche qualificandola con gli effetti dell’adozione legittimante. E ciò specie in considerazione della disposizione di cui all’art. 6 della Convenzione di Strasburgo sui fanciulli del 1967 che a ciò lo facoltizza.
Allo stato attuale, comunque, quella che viene definita “adozione legittimante” rimane consentita soltanto ai “coniugi uniti in matrimonio, avendo finora ritenuto il legislatore tale statuizione opportuna e necessaria nell’interesse dei minori”.
Estratto della sentenza:
«La L. n. 184 del 1983, art. 36, nel testo modificato contestualmente alla legge di ratifica della Convenzione su detta, dispone al comma 4, che “l’adozione pronunciata dalla competente autorità di un Paese straniero a istanza di cittadini italiani che dimostrino al momento della pronuncia di aver soggiornato continuativamente nello stesso e di avervi avuto la residenza da almeno due anni, viene riconosciuta ad ogni effetto in Italia con provvedimento del tribunale per i minorenni, purché conforme ai principi della Convenzione”.
Tale disposizione, in considerazione della particolarità della loro situazione, per i cittadini italiani i quali dimostrino che al momento della pronuncia dell’adozione del minore soggiornavano continuativamente nel paese dove questa sia stata emessa e vi avevano la residenza da almeno due anni, introduce una disciplina speciale per il riconoscimento dell’adozione. Peraltro dall’esame del precedente art. 35 – il quale al citato comma 3 ribadisce che la trascrizione dell’adozione nei registri dello stato civile italiano non può avere mai luogo ove “contraria ai principi fondamentali che regolano nello Stato il diritto di famiglia e dei minori” – e dal collegamento testuale contenuto nell’art. 35, comma 6, della deroga di cui all’art. 36 alle sole disposizioni del medesimo art. 35, comma 6, si evince che con la disposizione speciale dell’art. 36, comma 4, applicabile ai cittadini italiani che non risiedano in Italia e si trovino nelle condizioni in esso indicate, non è stata introdotta alcuna deroga al su detto principio generale, enunciato nell’art. 35, comma 3, (e ribadito al comma 4 dello stesso articolo per le adozioni da perfezionarsi dopo l’arrivo del minore in Italia), secondo il quale la trascrizione dell’adozione nei registri dello stato civile italiano non può avere mai luogo ove “contraria ai principi fondamentali che regolano nello Stato il diritto di famiglia e dei minori”.
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Conseguentemente deve considerarsi che a proposito dell’adozione legittimante la L. n. 184, art. 6, pone il principio conformatore dell’istituto secondo il quale tale adozione è consentita solo “a coniugi uniti in matrimonio”, avendo finora ritenuto il legislatore tale statuizione opportuna e necessaria nell’interesse generale dei minori: solo in presenza del quale l’art. 25, una volta che l’affidamento preadottivo abbia avuto già corso in conformità del principio stabilito dall’art. 6 ponendo in essere di fatto vincoli genitoriali con una coppia unita in matrimonio, autorizza l’adozione nonostante il sopravvenire della morte o della separazione di uno dei coniugi nel corso del procedimento.
Deve quindi escludersi che in contrasto con tale principio generale, allo stato della legislazione vigente, soggetti singoli possano ottenere, ai sensi dell’art. 36, comma 4 in questione, il riconoscimento in, Italia dell’adozione di un minore pronunciata all’estero con gli effetti legittimanti anziché ai sensi e con gli effetti di cui alla L. n. 184 del 1983, art. 44, secondo quanto disposto dalla sentenza impugnata. Fermo restando che, come questa Corte ha già rilevato (Cass. 18 marzo 2006, n. 6078) con riferimento al disposto della sopra menzionata disposizione dell’art. 6 della Convenzione di Strasburgo del 1967, il legislatore nazionale ben potrebbe provvedere, nel concorso di particolari circostanze, ad un ampliamento dell’ambito di ammissibilità dell’adozione di minore da parte di una singola persona anche con gli effetti dell’adozione legittimante».
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Cassazione civile, sez. I, 14 febbraio 2011, n. 3572