Cassazione civile, sez. I, 8 aprile 2025, n. 9216
No all’indicazione di padre e madre sulla carta d’identità del figlio minore, tali termini vanno sostituiti da un generico genitore.
La Corte di Cassazione ha confermato la disapplicazione del D.M. 31 gennaio 2019 che, modificando il decreto del 23 dicembre 2015 recante “modalità tecniche di emissione della carta d’identità elettronica”, aveva imposto la dicitura “padre” e “madre” sulla carta di identità del figlio, ritenendo legittimo adottare le indicazioni di genitore e genitore o madre/genitore e padre/genitore.
Secondo la Suprema Corte, così come secondo i giudici del merito, bisogna dare atto dell’esistenza di istituti giuridici come l’adozione che, in casi particolari (art. 44 legge 184/1983), può dare luogo alla presenza di due genitori dello stesso sesso per cui le diciture previste dal modello ministeriale (padre/madre) non sono rappresentative di tutte le legittime conformazioni dei nuclei familiari e dei correlati rapporti di filiazione.
A fronte di tale stato di cose la la Corte d’appello, a fronte di una sentenza di adozione che riconosceva alla patner della madre naturale la condizione di madre adottiva, non poteva che addivenire alla disapplicazione del decreto ministeriale del 31 gennaio 2019.
Inoltre l’art. 3, comma 5, R.D. 773/1931 (T.U.L.P.S.) stabilisce che «la carta di identità valida per l’espatrio rilasciata ai minori di età inferiore agli anni quattordici può riportare, a richiesta, il nome dei genitori o di chi ne fa le veci. L’uso della carta d’identità ai fini dell’espatrio dei minori di anni quattordici è subordinato alla condizione che essi viaggino in compagnia di uno dei genitori o di chi ne fa le veci, o che venga menzionato, in una dichiarazione rilasciata da chi può dare l’assenso o l’autorizzazione, il nome della persona, dell’ente o della compagnia di trasporto a cui i minori medesimi sono affidati».
Il tenore di un decreto ministeriale che prevede che la parola “genitori” sia sostituita dalle parole “madre e padre” sul verso del documento di identità non solo contrasta con lo specifico contenuto della disposizione di legge, che si riferisce ai “genitori” come soggetti richiedenti il rilascio della carta d’identità e presenti assieme al minore durante il viaggio all’estero, ma astringe anche il diritto di ciascun genitore di veder riportata sulla carta di identità del figlio minore il proprio nome, in quanto consentie un’indicazione appropriata solamente per uno solo di essi ed impone all’altri di veder classificata la propria relazione di parentela secondo una modalità (nella fattispecie “padre”) non consona al suo genere (nella fattispecie “donna” trattandosi di bambino adottato dalla compagna della madre naturale).
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Cassazione civile, sez. I, 8 aprile 2025, n. 9216