Cassazione civile, sez. VI, 14 luglio 2020, n. 14939
Nel caso di cessazione della materia del contendere, il giudice deve provvedere sulle spese in base al principio della soccombenza virtuale
La statuizione di cessazione della materia del contendere comporta l’obbligo per il giudice di provvedere sulle spese processuali del giudizio secondo il principio della soccombenza virtuale, salva la facoltà di disporne motivatamente la compensazione, totale o parziale (cfr. Cass. n. 3148 del 2016).
Pur individuata la parte ipoteticamente soccombente, è tuttavia possibile disporre la compensazione delle spese per motivi che, nei procedimenti instaurati dopo il 1 marzo 2006, ai sensi dell’art. 92 c.p.c., comma 2, come modificato dalla L. 28 dicembre 2005, n. 263, devono essere esplicitamente indicati nella motivazione.
Come è noto, a seguito della modifica del 2005, dell'art. 92 c.p.c., comma 2, dispone che “Se vi è soccombenza reciproca o concorrono altri giusti motivi, esplicitamente indicati nella motivazione, il giudice può compensare, parzialmente o per intero, le spese tra le parti”.
Cassazione civile, sez. VI, 14 luglio 2020, n. 14939