Cassazione civile, sez. lavoro, 4 febbraio 2008, n. 2609
A norma dell’art. 2112 1° comma CC, la cessione ex lege del contratto di lavoro -nella specie, relativa al passaggio dalle dipendenze di un Comune a quelle di una società privata di servizi- comporta, in capo al lavoratore, il mantenimento dell’anzianità conseguita presso il precedente datore di lavoro e, con essa, un trattamento economico e di carriera non inferiore a quello dei colleghi, con pari anzianità e qualifica, dell’impresa cessionaria. Partendo da tale principio, la Cassazione precisa tuttavia che ai lavoratori che passano alle dipendenze dell’impresa acquirente si applica il contratto collettivo che regolava il rapporto di lavoro presso l’azienda ceduta solamente nel caso in cui l’impresa acquirente non applichi alcun contratto collettivo; in caso contrario –ed è questo il caso ricorrente nella fattispecie in sentenza-, la contrattazione collettiva dell’impresa alienante è sostituita immediatamente e totalmente da quella applicata nell’impresa acquirente, anche se essa contenga per i lavoratori condizioni peggiorative rispetto alla prima.
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Cassazione civile, sez. lavoro, 4 febbraio 2008, n. 2609