Cassazione civile, sez. III, 7 febbraio 2008, n. 2901
Il litisconsorzio meramente processuale che si verifica, ai sensi dell’art. 107 cpc, quando vi sia la chiamata in causa per ordine del giudice di un terzo cui venga ritenuta comune la controversia, non comporta che al terzo medesimo debbano ritenersi automaticamente estese, senza espressa manifestazione di volontà della parte interessata, le domande e le conclusioni già oggetto di causa. L’estensione automatica della domanda attiene difatti alla diversa ipotesi, di cui all’art. 106 cpc, dell’intervento su istanza di parte.
La soluzione cui nella specie la Suprema Corte addiviene si allinea, rigorosamente, al principio della domanda ed al principio dispositivo valenti nell’ambito del processo civile.
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Cassazione civile, sez. III, 7 febbraio 2008, n. 2901