Cassazione civile, sez. III, 29 aprile 2022, n. 13509
Il chirurgo che ha eseguito l’intervento per l’asportazione di una neoplasia ha l’obbligo di procedere a un'adeguata informazione sul percorso di guarigione del paziente (follow up).
L’attività del medico chirurgo non può essere limitata all’intervento di cui risulta essere stato incaricato (nella fattispecie l’asportazione di una neoplasia) ma deve ritenersi estesa alle informazioni per il doveroso “follow up” del paziente come prescritto dai protocolli, in coerenza con la compiutezza della sua prestazione e in relazione alla correlata esigenza di tutela della salute del paziente.
La responsabilità del chirurgo non può essere esclusa dalla presenza di un collettivo di medici (la cd. equipe) in quanto proprio il chirurgo, quale dipendente della struttura vincolata al contratto di spedalità, deve ritenersi appartenente, lui per primo, al collettivo dei medici tramite cui la struttura sanitaria agisce per adempiere lo specifico impegno negoziale.
Dalla equipe medica non può essere espunto proprio il professionista che eseguì l'intervento, in primo luogo per dare al paziente le necessarie informazioni e istruzioni successive né l'eventuale corresponsabilità di altri professionisti può escludere, per una ragione prima logica che giuridica, quella del chirurgo sul punto.
Cassazione civile, sez. III, 29 aprile 2022, n. 13509