TAR Toscana, sez. I, 26 maggio 2008, n. 1536
Una compagnia circense presenta istanza, ad un’Amministrazione comunale, per farsi assegnare un sito del territorio comunale presso cui allestire il proprio spettacolo, istanza riscontrata negativamente con una deliberazione consiliare che richiama una norma, del Regolamento comunale sui diritti degli animali, la quale inibisce l’utilizzo degli animali stessi nell’attività circense. La suddetta norma regolamentare e l’atto amministrativo che di essa ha fatto applicazione sono assunti, pertanto, ad oggetto di impugnativa innanzi al TAR della Toscana il quale, ritenuto fondato il ricorso, lo accoglie.
L’impianto argomentativo costruito in sentenza fa leva sui limiti posti all’ordinamento degli Enti Locali da fonti normative di rango gerarchicamente superiore. In particolare, i Giudici toscani rilevano che la materia in contesa è disciplinata da Legge statale, la Legge 18 marzo 1968 n. 337, la quale detta disposizioni che il potere regolamentare degli Enti Locali deve necessariamente rispettare. L’art. 1 della citata Legge riconosce la funzione sociale dei circhi equestri e degli spettacoli viaggianti e ne sostiene il consolidamento e lo sviluppo. Coerentemente, il successivo art. 9 pone a carico delle Amministrazioni comunali l’obbligo di individuare, nell’ambito dei rispettivi territori, adeguati spazi per l’installazione di circhi. Evidentemente, la ratio legis è quella di mantenere, agevolare ed incentivare le tradizioni artistiche proprie di tali spettacoli i quali conservano una propria connotazione in gran parte immutata, pur negli adeguamenti imposti dal rispetto di altri interessi pubblici quali la sicurezza, l’incolumità pubblica, la salute degli operatori e la protezione degli animali. Fra le connotazioni proprie della tradizione degli spettacoli circensi vi è da sempre l’uso di animali appartenenti a diverse specie. Nel caso qui esaminato, il potere regolamentare è stato utilizzato dall’Amministrazione comunale per porre un divieto generalizzato di impiegare gli animali negli spettacoli e quindi anche nei circhi. Tuttavia, se è pacifico il potere del Comune di vigilare, nell’esercizio dei suoi poteri di polizia veterinaria, sulle condizioni di igiene e sicurezza pubblica in cui si svolge l’attività circense e su eventuali maltrattamenti degli animali, sanzionati anche penalmente dall’art. 727 CP, non esiste alcuna norma legislativa che attribuisca all’Ente Locale il potere di fissare, in via preventiva e generalizzata, il divieto assoluto di uso degli animali in spettacoli ed, anzi, un simile intervento si pone in palese contrasto con la Legge n. 337 del 1968, che tutela il circo nella sua dimensione tradizionale.
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TAR Toscana, sez. I, 26 maggio 2008, n. 1536