TAR Lazio Roma, sez. I, 15 gennaio 2009, n. 236
Con la sentenza epigrafata, viene dichiarato inammissibile, perché rivolto ad atti non direttamente ed autonomamente lesivi, in assenza di atti di gestione del rapporto di pubblico impiego, il ricorso proposto avverso le circolari del Ministero per la Pubblica Amministrazione e l’Innovazione nn. 7 e 8 del 2008 esplicative della portata precettiva e delle modalità applicative dell’art. 71 del Decreto Legge 25 giugno 2008 n. 112, convertito con modificazioni nella Legge 6.8.2008 n. 133, recante una nuova disciplina del trattamento economico relativo ai periodi di assenza per malattia, delle connesse certificazioni sanitarie e delle fasce di reperibilità per le visite di controllo.
Tali circolari, ad avviso del TAR del Lazio, costituiscono atti privi di diretta e autonoma idoneità ed efficacia lesiva, di qui l’insussistenza di un interesse legittimo effettivo, attuale e tutelabile ad ottenerne l’annullamento, salva la loro eventuale disapplicazione in relazione a controversie riguardanti precipui atti di gestione del rapporto, applicativi della disposizione normativa, da instaurare dinanzi alla competente Autorità Giudiziaria Ordinaria, posto che i ricorrenti appartengono a categorie contrattualizzate.
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TAR Lazio Roma, sez. I, 15 gennaio 2009, n. 236