TAR Lazio Roma, sez. I Quater, 14 gennaio 2009, n. 171
È legittimo il provvedimento con cui sia stato negato il rilascio del visto turistico ad un cittadino straniero, qualora l’Amministrazione reputi sussistente il cd. rischio migratorio in ragione del fatto che il richiedente non era titolare, nel Paese di provenienza, di fonti di reddito tali, per natura ed entità, da palesare la probabilità del suo rientro in patria.
Le motivazioni con cui il TAR del Lazio rigetta il ricorso fanno leva, precipuamente, sull’art. 5 del Trattato di Schengen ratificato dall’Italia con la L. n. 388/93, sull’art. 4 comma 3° del D.Lgs. n. 286/98 e sull’art. 5 comma 6° del DPR n. 394/99, norme dalle quali, nel complesso, si evince che lo straniero che richiede il visto di ingresso per turismo non solo deve dimostrare la disponibilità dei mezzi necessari ad assicurarne la sussistenza per la durata del soggiorno ed il ritorno in patria, ma più in generale deve esibire quegli atti indispensabili a comprovare lo scopo e le condizioni del soggiorno previsto (cfr. art. 5 del Trattato di Schengen ed art. 4 comma 3° del D.Lgs. n. 286/98).
In particolare, argomenta il TAR, data la temporaneità del soggiorno, mai superiore a 90 giorni, necessita la prova dei presupposti dai quali si possa ragionevolmente ritenere l’interesse dello straniero a fare rientro nel Paese di origine, i quali possono essere desunti, fra l’altro, dall’esercizio di attività economiche o, ancora, dal possesso di fonti di reddito o da altre circostanze atte a comprovare che nel Paese di provenienza lo straniero abbia il centro della sua vita affettiva e dei suoi interessi economici e, per tale via, a dimostrare la natura, per l’appunto, solo temporanea del soggiorno in Italia ed il presumibile ritorno nel Paese di provenienza.
Clicca e scarica il testo integrale della sentenza ⇣
TAR Lazio Roma, sez. I Quater, 14 gennaio 2009, n. 171