TAR Calabria Catanzaro, sez. II, 16 giugno 2009, n. 655
Ai sensi dell’art. 8 del D.Lgs. n. 261/1999, di attuazione della direttiva 97/67/CE, è consentita senza autorizzazione la prestazione di servizi postali da parte di persona fisica o giuridica che è all’origine della corrispondenza oppure da parte di un terzo che agisca esclusivamente in nome e nell”interesse dell’autoproduttore. Dal tenore della norma si evince l’ammissibilità della cd. autoprestazione come modalità possibile di espletamento dei servizi postali. Tale modalità di consegna, pur non prevedendo il servizio di trasporto della corrispondenza, comunque assicura le garanzie proprie del servizio postale, in particolare, la certezza della data di invio e del contenuto del plico.
Pertanto, in una gara di appalto è illegittima la clausola del disciplinare di gara che precluda ai concorrenti la facoltà di far pervenire mediante autoprestazione postale l’offerta, ponendosi una siffatta prescrizione in violazione della richiamata normativa ed evidenziando nel contempo irragionevolezza, per il fatto che viola, mancando una qualche ragione giustificava della preclusione, avuto riguardo alle concrete modalità di effettuazione dell’autoprestazione, il principio generale della massima partecipazione concorsuale degli operatori economici e, conseguentemente, i principi comunitari della libera concorrenza; principi, questi, strumentali all’attuazione della libera circolazione delle persone e delle merci.
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TAR Calabria Catanzaro, sez. II, 16 giugno 2009, n. 655