Cassazione civile, sez. I, 27 ottobre 2016, n. 21740
La clausola risolutiva espressa è il patto mediante il quale le parti assumono un determinato inadempimento a condizione risolutiva del contratto (art. 1456, 1 comma, cod. civ.). La clausola risolutiva espressa deve descrivere con precisione la condotta inadempiente, quindi, opera automaticamente nel momento in cui la descritta condotta si verifica nella realtà.
L’operatività della clausola non richiede altro che la constatazione dell’inadempimento così come in essa dedotto, essendo state le parti a collegare la risoluzione a quel determinato inadempimento.
Per cui, ove si constati che l’inadempimento è proprio quello considerato nella clausola, è vano discettare di corrispondenza a buona fede del comportamento del creditore che intenda avvalersi di essa.
In pratica:
– affinché una clausola contrattuale sia riconducibile al paradigma normativo della risolutiva espressa, occorre che la stessa individui l’obbligazione il cui inadempimento può determinare la risoluzione di diritto e che lo faccia espressamente (v. per tutte Sez. 3^ n. 12285-14);
– la clausola va sì interpretata secondo buona fede, al pari del contratto (art. 1366 c.c.), ma nel senso che le parole in essa impiegate non devono essere intese in un significato tale da violare il ragionevole affidamento;
– pertanto, una volta intesa nel senso sopra detto, come cioè implicante che un determinato inadempimento è stato considerato ai fini della risoluzione espressa, e una volta appurato che la parte legittimata abbia inteso avvalersi della detta clausola, non c’è spazio per una distinta valutazione finalizzata a giustificare l’effetto risolutorio.
Art. 1456 cod. civ.
Clausola risolutiva espressa.
I contraenti possono convenire espressamente che il contratto si risolva nel caso che una determinata obbligazione non sia adempiuta secondo le modalità stabilite.
In questo caso, la risoluzione si verifica di diritto quando la parte interessata dichiara all’altra che intende valersi della clausola risolutiva.
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Cassazione civile, sez. I, 27 ottobre 2016, n. 21740