Consiglio di Stato, sez. VI, 25 giugno 2007, n. 3602
Dottrina e giurisprudenza sono da tempo impegnate nella qualificazione giuridica del Commissario ad acta il quale, sulla base di due distinte prospettazioni, viene considerato alla stregua di un organo paragiurisdizionale o di un organo amministrativo straordinario. Se per il Commissario ad acta incaricato di dare ottemperanza al giudicato prevale, di gran lunga, la tesi secondo cui si tratta di un organo ausiliario del Giudice, è invece ancora aperto il dibattito su quella speciale figura di Commissario nominato, ai sensi dell’art. 21 bis L. n. 1034/71, per porre rimedio alla persistente inerzia dell’Amministrazione.
Quale che sia la tesi che si ritenga di accogliere, non vi sono dubbi sul fatto che quest’ultimo non rivesta la qualifica di controinteressato nel giudizio di appello avverso il provvedimento giudiziale che lo nomina.
Nella fattispecie, considerando il Commissario quale organo straordinario dell’Amministrazione, non correrebbe l’onere di notificargli l’appello, atteso che la sua attività sarebbe riferibile alla stessa P.A. esecutata e, venendo egli qualificato alla stregua di un organo paragiurisdizionale, tale onere non sussisterebbe parimenti, per le stesse ragioni per le quali non si è mai dubitato che l’appello non debba essere notificato al Giudice che ha emesso la sentenza impugnata o agli ausiliari dallo stesso nominati.
Consiglio di Stato, sez. VI, 25 giugno 2007, n. 3602