Cassazione civile, sez. unite, 26 novembre 2008 n. 28170
Accolto il ricorso di un praticante cancellato dall’albo dei praticanti avvocati perché in servizio presso l’Arma dei carabinieri.
L’incompatibilità in prima battuta eccepita del Consiglio dell’Ordine e confermata, in sede di ricorso, dal Consiglio Nazionale Forense è stata infine ritenuta insussistente dalle Sezioni Unite.
La Suprema Corte ha accolto il ricorso dell’aspirante avvocato sulla base della circostanza per cui non sussiste in nessun modo incompatibilità tra chi sta imparando la professione, e che ancora non esegue alcun mandato difensivo, ed il lavoro dipendente. Per i Giudici le incompatibilità previste per gli avvocati – trattandosi di preclusioni volte a garantire l’indipendente svolgimento del mandato professionale – possono essere estese ai soli praticanti ammessi al patrocinio.
Ecco il principio affermato dalla Corte: «le incompatibilità non si applicano ai praticanti non ammessi al patrocinio, che possono essere iscritti nell’apposito registro speciale anche se legati da un rapporto di lavoro con soggetti pubblici o privati».
La decisione del Consiglio dell’Ordine di cancellare dall’albo il ragazzo, a detta della Suprema Corte,«suscita forti perplessità che aumentano ancor di più ove si consideri che precludendo, a chi ne avrebbe i mezzi, la possibilità di migliorare soltanto perché si è trovato nella condizione di aver dovuto accettare un lavoro insoddisfacente o non più adeguato, introduce uno sbarramento non esattamente in linea con i valori fondamentali dell’ordinamento».
Inoltre «Non è infatti infrequente la possibilità», spiega ancora la Cassazione, «che taluno decida di affrontare la pratica e l’esame di avvocato non in vista di un immediato cambio di attività, ma per precostituirsi il titolo necessario al suo futuro esercizio, magari dopo il raggiungimento di una sufficiente anzianità contributiva (e ciò senza tener conto delle possibilità offerte dalla legge n. 662 del 1996 che ha rimosso le incompatibilità fra impiego pubblico part-time e professioni intellettuali)».
Cassazione civile, sez. unite, 26 novembre 2008 n. 28170