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Civile e procedura civile Giurisprudenza

La compensazione giudiziale dei crediti non opera se il credito opposto è oggetto di accertamento in separato giudizio.

Avv. Gianluca Lancianodi Avv. Gianluca Lanciano29 Novembre 2016Aggiornato il:29 Novembre 2016
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iscrizione contemporanea a due albi professionali

Cassazione civile, sez. unite, 15 novembre 2016, n. 23225

La compensazione giudiziale dei crediti non opera se il credito opposto è oggetto di accertamento in separato giudizio e prima che detto accertamento sia definitivo.

La disciplina della compensazione giudiziale dei crediti, secondo il disposto dell’articolo 1243 comma 2 codice civile, prevede che il giudice, se il debito posto in compensazione non è liquido ma è di facile è pronta soluzione, possa dichiarare la compensazione per la parte del debito che riconosce esistente o possa anche sospendere la condanna per il credito liquido fino all’accertamento del credito opposto in compensazione. La compensazione giudiziale pertanto presuppone essenzialmente che:

  • il debito illiquido opposto in compensazione sia di facile e pronta liquidazione: l’accertamento deve cioè riguardare solo l’entità del credito e non anche l’esistenza del diritto e comunque essere agevole e non richiedere l’espletamento di istruttoria complessa che arrechi danno alla decisione sulla domanda principale.
  • non risulti pendente separato giudizio avente ad oggetto l’accertamento del credito opposto in compensazione: la compensazione non può infatti fondarsi su un credito la cui esistenza dipenda dall’esito di un separato giudizio in corso non essendo tale credito liquidabile altro che in quella sede.

Le Sezioni Unite, pronunciando ai sensi dell’art. 363, comma 3, c.p.c., hanno affermato che la compensazione giudiziale presuppone l’accertamento del controcredito da parte del giudice innanzi al quale essa è invocata, e non può fondarsi su un credito tuttora “sub judice” in un separato procedimento, restando esclusa, in tale ipotesi, la possibilità di disporre la sospensione della decisione sul credito oggetto della domanda principale o di invocare la sospensione contemplata in via generale dagli artt. 295 o 337, comma 2, c.p.c., attesa la prevalenza della disciplina speciale di cui all’art. 1243, comma 2, c.c.

Questi i principi di diritto enunciati dalla Suprema Corte:
«Le norme del codice civile sulla compensazione stabiliscono i presupposti sostanziali, oggettivi, del credito opposto in compensazione: liquidità – che include il requisito della certezza – ed esigibilità. Verificata la ricorrenza dei predetti requisiti, il giudice dichiara l’estinzione del credito principale per compensazione – legale – a decorrere dalla coesistenza con il controcredito e, accogliendo la relativa eccezione, rigetta la domanda.

Se il credito opposto in compensazione è certo, ma non liquido, nel senso di non determinato, in tutto o in parte, nel suo ammontare, il giudice può provvedere alla relativa liquidazione se è facile e pronta; quindi, o può dichiarare estinto il credito principale per compensazione giudiziale fino alla concorrenza con la parte di controcredito liquido, o può sospendere cautelativamente la condanna del debitore fino alla liquidazione del controcredito eccepito in compensazione.

Se è controversa, nel medesimo giudizio instaurato dal creditore principale, o in altro giudizio già pendente, l’esistenza del controcredito opposto in compensazione (art. 35 cod. proc. civ.) il giudice non può pronunciare la compensazione, né legale né giudiziale.

La compensazione giudiziale, di cui all’art. 1243 c.c., comma 2, presuppone l’accertamento del controcredito da parte del giudice dinanzi al quale la medesima compensazione è fatta valere, mentre non può fondarsi su un credito la cui esistenza dipenda dall’esito di un separato giudizio in corso e prima che il relativo accertamento sia divenuto definitivo. In tale ipotesi, pertanto, resta esclusa la possibilità di disporre la sospensione della decisione sul credito oggetto della domanda principale, e va parimenti esclusa l’invocabilità della sospensione contemplata in via generale dall’art. 295 c.p.c., o dall’art. 337 c.p.c., comma 2, in considerazione della prevalenza della disciplina speciale del citato art. 1243 c.c.”.

Art. 1243 
Cod Civ Compensazione legale e giudiziale.
La compensazione si verifica solo tra due debiti che hanno per oggetto una somma di danaro o una quantità di cose fungibili dello stesso genere e che sono ugualmente liquidi ed esigibili.
Se il debito opposto in compensazione non è liquido ma è di facile e pronta liquidazione, il giudice può dichiarare la compensazione per la parte del debito che riconosce esistente, e può anche sospendere la condanna per il credito liquido fino all’accertamento del credito opposto in compensazione.

Clicca e scarica il testo integrale della sentenza ⇣
Cassazione civile, sez. unite, 15 novembre 2016, n. 23225

Disclaimer: Contenuti a scopo informativo e divulgativo che non sostituiscono il parere legale di un avvocato. Per una consulenza legale personalizzata contatta lo studio dell’avv. Gianluca Lanciano: Clicca e compila il form · WhatsApp 340.1462661 · Chiama 340.1462661 · Scrivi info@miolegale.it
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