Cassazione civile, sez. II, 11 ottobre 2024, n. 26553
La comunicazione dati del conducente può avvenire dopo il procedimento di opposizione alla sanzione amministrativa.
Secondo la Sezione Seconda della Corte di Cassazione in caso di violazioni al Codice della Strada che comportino la decurtazione di punti dalla patente e quindi richiedano la comunicazione dei dati del conducente la stessa può essere posticipata ad un momento successivo alla conclusione del procedimento giurisdizionale o amministrativo (ricorso al prefetto) avvero il verbale sanzionatorio.
Ne consegue che se l’autorità (giudice o prefetto) annulla il verbale di infrazione, allora viene meno la violazione dell’articolo 126 bis, comma 2, del Codice della Strada, che riguarda l’obbligo di comunicare i dati personali e della patente del conducente del veicolo entro 60 giorni dalla notificazione del verbale sanzionatorio. L’obbligo di comunicare i dati del conducente scatta solo se il ricorso viene respinto. In tale caso, l’amministrazione deve inviare un nuovo invito a comunicare i dati.
Secondo il più recente orientamento della Suprema Corte ed in particolare della sezione seconda (Sez. 2, Ordinanza n. 24012 del 3/08/2022) “In materia di illeciti stradali, la violazione prevista dall’art. 126-bis, comma 2, c.d.s. - consistente nella mancata comunicazione, nei sessanta giorni dalla data di notifica del verbale di contestazione, dei dati personali e della patente di guida del conducente al momento della commessa violazione presupposta - si configura soltanto quando siano definiti i procedimenti giurisdizionali o amministrativi proposti avverso il verbale relativo alla precedente infrazione di riferimento, non insorgendo prima di allora alcun obbligo nei termini siffatti. Ne consegue che, in caso di esito sfavorevole per il ricorrente dei predetti procedimenti, l’amministrazione è tenuta ad emettere un nuovo invito per l’obbligato, dalla cui notifica decorrono i sessanta giorni per adempiere alle incombenze di cui alla citata disposizione; mentre, in caso di esito favorevole (con annullamento del verbale di accertamento), viene meno il presupposto per la configurazione della violazione”.
Altra più recente pronuncia (Sez. 2, Sentenza n. 3022 del 1 febbraio 2024) perseguendo il dichiarato obiettivo di dare continuità a Cass. n. 24012/2022, ha messo in risalto che “la violazione ex art. 126-bis co. 2 c.d.s. si può dare soltanto quando siano definiti i procedimenti giurisdizionali o amministrativi avverso il verbale di accertamento dell’infrazione presupposta. In caso di esito dei menzionati procedimenti sfavorevole per il ricorrente, l’organo di polizia è tenuto ad emettere una nuova richiesta, dalla cui comunicazione decorre il termine di sessanta giorni ex art. 126-bis co. 2 c.d.s.; mentre in caso di esito favorevole (con annullamento del verbale di accertamento), viene meno il presupposto della violazione de qua”.
Art. 126 bis comma 2 Codice della Strada
2. L’organo da cui dipende l’agente che ha accertato la violazione che comporta la perdita di punteggio, ne dà notizia, entro trenta giorni dalla definizione della contestazione effettuata, all’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida. La contestazione si intende definita quando sia avvenuto il pagamento della sanzione amministrativa pecuniaria o siano conclusi i procedimenti dei ricorsi amministrativi e giurisdizionali ammessi ovvero siano decorsi i termini per la proposizione dei medesimi. Il predetto termine di trenta giorni decorre dalla conoscenza da parte dell’organo di polizia dell’avvenuto pagamento della sanzione, della scadenza del termine per la proposizione dei ricorsi, ovvero dalla conoscenza dell’esito dei ricorsi medesimi. La comunicazione deve essere effettuata a carico del conducente quale responsabile della violazione; nel caso di mancata identificazione di questi, il proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell’articolo 196, deve fornire all’organo di polizia che procede, entro sessanta giorni dalla data di notifica del verbale di contestazione, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione. Se il proprietario del veicolo risulta una persona giuridica, il suo legale rappresentante o un suo delegato è tenuto a fornire gli stessi dati, entro lo stesso termine, all’organo di polizia che procede. Il proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell’articolo 196, sia esso persona fisica o giuridica, che omette, senza giustificato e documentato motivo, di fornirli è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 291 a € 1.166.
Cassazione civile, sez. II, 11 ottobre 2024, n. 26553