Consiglio di Stato, sez. IV, 27 luglio 2010, n. 4929
In un concorso per l’arruolamento nell’Arma dei carabinieri, un candidato viene escluso, perché ritenuto fisicamente inidoneo dalla Commissione medica, a causa di un tatuaggio che ha impresso sul dorso e, pertanto, impugna davanti al TAR competente il provvedimento di esclusione assunto dal Centro nazionale di selezione e reclutamento del Comando generale dell’Arma.
Il Consiglio di Stato disattende l’accoglimento del ricorso, avutosi in primo grado, con il rilievo che l’art. 19 del D.M. 5.12.2005, avente valenza di disposizione speciale in quanto attinente ad un Corpo militare, prevedendo come motivo di inidoneità del candidato l’esistenza di una rilevante alterazione fisiognomica, consente di ritenere bastevole la verifica dell’effettiva entità dell’alterazione stessa, avuto conto delle dimensioni e/o della sede di quest’ultima.
Nel caso di specie, poiché dagli atti risulta il compimento di tale accertamento da parte del preposto Collegio medico, la Sezione si limita a prendere atto del necessario giudizio di rilevanza, sempre diretto a perseguire quelle esigenze, sottese alla norma, di tutela del prestigio dell’istituzione, che permettono di sacrificare l’esercizio del diritto di partecipazione ai pubblici concorsi.
Clicca e scarica il testo integrale della sentenza ⇣
Consiglio di Stato, sez. IV, 27 luglio 2010, n. 4929