Cassazione civile, sez. III, 3 Aprile 2014 n. 7777
Nella sentenza in esame, la Corte di Cassazione fa concreta applicazione del principio di cui all’art. 1227, co. 1, C.c., che disciplina il concorso di colpa nella responsabilità contrattuale e che, per effetto del richiamo contenuto nell’art. 2056 C.c., è applicabile anche alle ipotesi di responsabilità extracontrattuale.
In particolare, nel decidere in merito al ricorso presentato alla Suprema Corte dal proprietario di un’automobile danneggiata per effetto di un sinistro che parte convenuta sosteneva essere stato causato esclusivamente per imprudenza dell’attore, i Giudici di legittimità ritengono che «costituisce onere probatorio del danneggiante dimostrare che il danno sia stato prodotto, pur se in parte, anche dal comportamento del danneggiato (art. 1227 co.1) ovvero che il danno sia stato ulteriormente aggravato da quest’ultimo (art. 1227 codice civile, secondo comma)».
Infatti, il debitore danneggiante che non intende risarcire in tutto o in parte il danno cagionato al creditore, deve allegare e provare che il comportamento colposo del danneggiante sia stato di «una efficienza causale esclusiva, tale da interrompere il nesso causale tra la condotta colposa del convenuto (presunto danneggiante) e l’evento colposo», con l’effetto che il Giudice di merito dovrà accertare se la condotta diligente del danneggiato abbia effettivamente escluso o, quantomeno, ridotto il danno.
Pertanto, se il debitore danneggiante non riesce a spiegare la diversa entità degli apporti causali nella verificazione dell’evento pregiudizievole, la responsabilità del fatto illecito graverà soltanto su di lui posto che la posizione del passeggero è sempre assistita dalla presunzione di colpa nella verificazione dell’illecito la quale, come noto, ex art. 2054 C.C., ricade sul conducente.
Cassazione civile, sez. III, 3 Aprile 2014 n. 7777