Cassazione civile, sez. I, 23 novembre 2007, n. 24407
In tema di separazione personale dei coniugi, il diritto all’assegnazione della casa coniugale spetta esclusivamente al coniuge affidatario di prole minorenne o convivente con figli maggiorenni non autosufficienti. Nella specie, la Cassazione ha infatti affermato che alla ex moglie cui sia stato negato il diritto all’assegnazione della casa coniugale di esclusiva proprietà del marito, non può essere riconosciuto il diritto ad “un contributo di natura immobiliare” corrispondente “nella sostanza ad un assegno periodico mensile pari al godimento del medesimo immobile, ossia al canone di locazione dell’appartamento determinato a norma del mercato e delle leggi vigenti”, stante il carattere eccezionale della norma di cui all’art. 156 del codice civile che, in quanto dettata nell’esclusivo interesse della prole minore, non è suscettibile di un’interpretazione estensiva.
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Cassazione civile, sez. I, 23 novembre 2007, n. 24407