Cassazione civile, sez. lavoro, 28 ottobre 2020, n. 23768
La consegna di pizze a domicilio è attività meramente esecutiva, del tutto priva di autonomia per cui non è configurabile alcun progetto conforme ai requisiti previsti dall’art. 61 del D.Lgs. n. 276/2003
È stata confermata dalla Cassazione la decisione dei giudici del merito che avevano ritenuto non configurabile alcun progetto nell'attività dei lavoratori addetti alla consegna di pizza al domicilio, stante la piena coincidenza delle prestazioni rese dagli stessi con l’attività di impresa esercitata dalla società che gestiva una catena di punti vendita/pizzeria da asporto e con consegne a domicilio.
La Corte territoriale aveva perfino considerato di natura assoluta la presunzione di cui all’art. 69, comma 1, d.lgs. n. 276/2003, con conseguente conversione ope legis dei rapporti di collaborazione in rapporti di lavoro subordinato non ritenendo rilevante in senso contrario la brevissima durata delle prestazioni rese dai lavoratori.
Proposto ricorso dalla società datrice di lavoro, la Cassazione, nel rigettarlo, ha colto l’occasione per chiarire che il progetto, inteso come il programma di lavoro o fase di esso, deve:
risultare specifico, nel senso della individuazione di un contenuto caratterizzante e cioè di una indicazione, da inserirsi nel contratto, che ne delimiti con chiarezza e precisione l’oggetto e la portata (art. 62, comma 1, lett. B d.lgs. n. 276/2003);
essere gestito autonomamente dal collaboratore;
tendere ad un risultato, nel rispetto del coordinamento con l’organizzazione del committente, ossia al conseguimento di un obiettivo definito, che, se pure non eccezionale o del tutto sconnesso rispetto alla ordinaria e complessiva attività di impresa, deve nondimeno da questa essere concretamente distinguibile e tale da integrare un apporto collaborativo non circoscritto a un segmento distinto di una più ampia organizzazione produttiva.
Cassazione civile, sez. lavoro, 28 ottobre 2020, n. 23768