TAR Emilia-Romagna Bologna, sez. II, 17 gennaio 2007, n. 12
La direttiva unificata n. 18/2004/CE del 31.3.2004, recepita dall’articolo 49 del D.Lgs. n. 163/06, ha generalizzato a tutti i pubblici appalti il principio, in precedenza sancito solo in tema di appalti di servizi dalla direttiva comunitaria n. 50/1992, per il quale il concorrente, al fine di comprovare il possesso dei requisiti di idoneità tecnica, economica e finanziaria, richiesti per partecipazione ad una pubblica gara, può fare riferimento alla capacità di altri soggetti, qualunque sia la natura giuridica dei vincoli che ha con essi, a condizione che sia in grado di provare di disporre effettivamente dei mezzi altrui di cui intende avvalersi.
Veniamo al caso oggetto della sentenza in esame.
Una costituenda ATI composta da due società sportive partecipa ad un pubblico incanto indetto per la concessione in gestione di una piscina comunale; la Commissione esclude detta ATI dalla procedura, con il rilievo che una delle due associande non è in possesso del requisito di partecipazione, previsto dal bando, consistente nel possesso dell’iscrizione alla CCIAA Registro delle imprese o REA, per l’attività oggetto di affidamento.
La capogruppo-mandataria, pertanto, impugna con ricorso straordinario, poi trasposto in sede giurisdizionale, il bando di gara in parte qua e gli atti ad esso correlati, eccependo come questi siano posti in violazione dei principi comunitari in tema di avvalimento, attesa la circostanza per la quale l’altra società componente la medesima ATI è in possesso del requisito di cui ad essa ricorrente viene contestata la carenza.
In piena adesione a tale linea argomentativa, Il TAR di Bologna accoglie il ricorso con la precisazione che, indubbiamente, ai fini della partecipazione alle pubbliche gare, mentre i requisiti di carattere morale e di generica affidabilità (quali l’inesistenza di precedenti penali ostativi, la regolarità contributiva ed il rispetto della normativa antimafia) devono essere posseduti da ciascuna delle imprese del Raggruppamento partecipante alla procedura, i necessari requisiti di idoneità tecnica, finanziaria ed economica e gli altri requisiti oggettivi (quale quello di cui alla controversia) richiesti dall’Amministrazione nel bando possono ben essere dimostrati facendo riferimento agli attributi di altri soggetti, componenti il Raggruppamento medesimo, in qualità di offerenti ed obbligati.
TAR Emilia-Romagna Bologna, sez. II, 17 gennaio 2007, n. 12