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Consumatori Giurisprudenza

Diritti del consumatore: foro competente per il contratto concluso con commerciante estero.

Redazionedi Redazione21 Settembre 2014
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iscrizione contemporanea a due albi professionali

Corte di Giustizia UE, 6 settembre 2012, C. 190-11

Il consumatore può convenire in giudizio un commerciante straniero dinanzi ai giudici nazionali anche se il contratto controverso non sia stato concluso a distanza. Il fatto che il consumatore si sia recato nello Stato membro del commerciante per sottoscrivere il contratto non esclude la competenza dei giudici dello Stato membro del consumatore.

Il diritto dell’Unione (Regolamento CE n. 44/2001 del Consiglio, del 22 dicembre 2000, concernente la competenza giurisdizionale, il riconoscimento e l’esecuzione delle decisioni in materia civile e commerciale) mira a tutelare il consumatore, quale parte contraente più debole, nelle controversie transfrontaliere, agevolandone l’accesso alla giustizia, in particolare, mediante una prossimità geografica con il giudice competente. Il consumatore può quindi convenire dinanzi ai giudici nazionali il commerciante con il quale ha concluso un contratto, anche allorché tale commerciante sia residente in un altro Stato membro, e ciò, qualora due condizioni siano soddisfatte: occorre, in primo luogo, che il commerciante eserciti la propria attività commerciale o professionale nello Stato membro di residenza del consumatore ovvero che, con qualsiasi mezzo (ad esempio attraverso l’utilizzo di Internet), egli diriga le sue attività verso tale Stato membro  e, in secondo luogo, che il contratto oggetto della controversia rientri nell’ambito di detta attività.
L’Oberster Gerichtshof (Corte suprema, Austria) chiede alla Corte di giustizia se la possibilità di adire i giudici nazionali presupponga, inoltre, che il contratto tra il consumatore ed il professionista sia stato concluso a distanza.
La Corte suprema è chiamata a pronunciarsi, quale giudice di ultimo grado, su un’azione proposta dinanzi ai giudici austriaci dalla sig.ra M., residente in Austria, avverso l’A.Y., impresa con sede in Amburgo (Germania), specializzata nella vendita di automobili. La sig.ra M. chiede la risoluzione del contratto di vendita del veicolo che essa aveva acquistato dall’A.Y.per uso privato. Ella era pervenuta all’offerta dell’A.Y.grazie alle sue ricerche effettuate su Internet. Tuttavia, per sottoscrivere il contratto di acquisto e prendere possesso dell’automobile, si era recata ad Amburgo. Rientrata in Austria, scopriva che il veicolo presentava taluni vizi di carattere sostanziale. Dal momento che i sigg. Y. si rifiutavano di provvedere alla riparazione del veicolo, la sig.ra M. presentava ricorso dinanzi ai giudici austriaci, dei quali i convenuti contestano la competenza giurisdizionale internazionale. Orbene, la Corte suprema considera che le attività commerciali di questi ultimi erano effettivamente dirette verso l’Austria dal momento che il loro sito Internet era accessibile in tale Stato e che vi erano stati dei contatti a distanza (telefonate, messaggi di posta elettronica) inter partes. Tuttavia, essa si chiede se la competenza dei giudici austriaci non presupponga che il contratto sia stato concluso a distanza.
Con la sentenza pronunciata in data odierna, la Corte risponde che la possibilità per un consumatore di convenire in giudizio, dinanzi ai giudici del suo Stato membro, un commerciante
residente in un altro Stato membro non è subordinata alla condizione che il contratto sia stato concluso a distanza.
Se è pur vero che la normativa europea esigeva sino al 2002 che il consumatore dovesse aver compiuto nello Stato membro di residenza gli atti necessari per la conclusione del contratto , la normativa attuale  non prevede più detta condizione. Con tale modifica, il legislatore dell’Unione ha inteso assicurare una migliore tutela dei consumatori.
Il requisito essenziale cui è subordinata l’applicazione di tale normativa è quello connesso all’attività commerciale o professionale diretta verso lo Stato di residenza del consumatore. Al riguardo, sia l’avvio di contatti a distanza, sia l’ordine di un bene o di un servizio a distanza o, a fortiori, la conclusione a distanza di un contratto stipulato con un consumatore costituiscono indizi di riconducibilità del contratto ad un’attività di tal genere.
Pertanto, qualora
a) il commerciante residente in un altro Stato membro eserciti la propria attività commerciale o professionale nello Stato membro di residenza del consumatore ovvero, con qualsiasi mezzo, diriga le sue attività verso lo Stato membro medesimo
e
b) il contratto controverso rientri nell’ambito di detta attività,
il consumatore può convenire il commerciante dinanzi ai giudici del proprio Stato membro, anche quando il contratto non sia stato concluso a distanza in quanto sottoscritto nello Stato membro del commerciante.

Corte di Giustizia UE, 6 settembre 2012, C. 190-11

Disclaimer: Contenuti a scopo informativo e divulgativo che non sostituiscono il parere legale di un avvocato. Per una consulenza legale personalizzata contatta lo studio dell’avv. Gianluca Lanciano: Clicca e compila il form · WhatsApp 340.1462661 · Chiama 340.1462661 · Scrivi info@miolegale.it
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