TAR Calabria Reggio Calabria, sez. II, 10 dicembre 2007, n. 1277
In sede di predisposizione dei requisiti di ammissione alle gare di appalto, la discrezionalità dell’Amministrazione soggiace al limite di proporzionalità delle previsioni rispetto allo scopo selettivo perseguito, inoltre, la libertà valutativa che si esercita nella formulazione della lex specialis è limitata, ulteriormente, dai principi di più ampia partecipazione e di buon andamento dell’azione amministrativa.
Pertanto, la clausola del bando che disponga l’esclusione dalla partecipazione di chi abbia in essere un contenzioso con la Stazione appaltante è illegittima, in quanto lede il diritto costituzionale di difesa ed introduce una condizione preclusiva non prevista fra le ipotesi tassative, di cui all’art. 75 del DPR n. 554/1999, impeditive della partecipazione.
TAR Calabria Reggio Calabria, sez. II, 10 dicembre 2007, n. 1277