Cassazione civile, sez. I, 19 marzo 2007, n. 6514
La sentenza citata offre un fronte di speranza per i correntisti disattenti che non abbiano contestato per tempo (ex art. 1832 c.c.) le risultanze contabili degli estratti conto bancari.
Questi dati infatti, secondo la Corte, se non contestati entro il termine convenuto (solitamente 30 giorni, ma può variare secondo gli usi), diventano inoppugnabili solamente sotto il loro valore contabile di accrediti / addebiti.
Resta salva la possibilità per il correntista di sindacare e quindi di contestare la validità e l’efficacia dei rapporti obbligatori sottostanti ad ogni singola movimentazione risultante dall’estratto conto.
Cassazione civile, sez. I, 19 marzo 2007, n. 6514