Cassazione civile, sez. II, 2 settembre 2008, n. 22364
«…l’immediatezza della contestazione, che l’articolo 200 del codice la strada impone “quando è possibile”, non comporta l’arresto repentino del veicolo mediante il quale a stata commessa l’infrazione, ma esige che vi sia una ragionevole continuità temporale e spaziale dal momento in cui si è verificata la violazione della infrazione a quello in cui trasgressore viene reso edotto dell’accertamento e posto in condizioni di esporre le sue eventuali ragioni. Nel caso di specie, cosi come delineato in fatto dalla sentenza di merito, non può ritenersi che vi sia stata soluzione di continuità temporale e spaziale tra l’accertamento e la contestazione, seppur avvenuta a qualche chilometro di distanza…»
Cassazione civile, sez. II, 2 settembre 2008, n. 22364