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Giurisprudenza Lavoro Previdenza

Contratto di lavoro a progetto: sul nome prevale il vincolo di subordinazione

Redazionedi Redazione4 Febbraio 2020Aggiornato il:4 Febbraio 2020
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iscrizione contemporanea a due albi professionali

Cassazione civile, sez. lavoro, 29 ottobre 2019, n. 27725

Il contratto di lavoro a progetto si caratterizza per l’assenza del vincolo di soggezione al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro.

Il contratto di lavoro a progetto, disciplinato dall’art. 61 del D.Lgs. n. 276 del 2003, integra una forma particolare di lavoro autonomo, caratterizzato da un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa, prevalentemente personale, riconducibile ad uno o più progetti specifici, funzionalmente collegati al raggiungimento di un risultato finale determinati dal committente, ma gestiti dal collaboratore senza soggezione al potere direttivo altrui e quindi senza vincolo di subordinazione (Cass. 6 settembre 2016, n. 17636).
Ai fini della distinzione fra lavoro subordinato e autonomo, anche nel caso di contratto di lavoro a progetto, deve quindi attribuirsi rilevanza alle concrete modalità di svolgimento del rapporto, da cui sia ricavabile l’effettiva volontà delle parti (iniziale o sopravvenuta).
il “nomen iuris” ovvero la denominazione data al contratto stipulato tra le parti non costituisce affatto un fattore assorbente mentre, al fine di verificare la natura del rapporto, è necessaria la disamina dei comportamento delle parti posteriore alla conclusione del contratto, con particolare riguardo alle concrete modalità di svolgimento del rapporto di lavoro, al fine di accertare o meno la sussistenza o meno del vincolo della subordinazione (Cass. 21 ottobre 2014, n. 22289).
La Suprema Corte ha quindi ribadito che «ai fini della distinzione tra lavoro subordinato e lavoro autonomo, l’elemento della subordinazione (ossia della sottoposizione al potere direttivo, disciplinare e di controllo del datore di lavoro) costituisce una modalità d’essere del rapporto, desumibile da un insieme di circostanze che devono essere complessivamente valutate da parte del giudice del merito; e ciò in particolare nei rapporti di lavoro aventi natura professionale o intellettuale e indipendentemente da una iniziale pattuizione scritta sulle modalità del rapporto (Cass. 26 agosto 2013, n. 19568). Tra le circostanze da valorizzare, speciale importanza ha il vincolo di soggezione del lavoratore al potere direttivo, organizzativo e disciplinare del datore di lavoro, il quale discende dall’emanazione di ordini specifici (e non soltanto di direttive di carattere generale, ben compatibili con il semplice coordinamento sussistente anche nel rapporto libero professionale: Cass. 16 novembre 2018, n. 29646), oltre che dall’esercizio di una assidua attività di vigilanza e controllo dell’esecuzione delle prestazioni lavorative (Cass. 8 febbraio 2010, n. 2728).
Una tale valutazione di fatto è poi rimessa in via esclusiva al giudice del merito e, se immune da vizi giuridici e adeguatamente motivata, è insindacabile in sede di legittimità, ove è censurabile soltanto la determinazione dei criteri generali ed astratti da applicare al caso concreto (Cass. 25 febbraio 2019, n. 5436)».

Art. 61 del D.Lgs. n. 276/2003
1. Ferma restando la disciplina degli agenti e rappresentanti di commercio, nonché delle attività di vendita diretta di beni e di servizi realizzate attraverso call center ‘outbound’ per le quali il ricorso ai contratti di collaborazione a progetto è consentito sulla base del corrispettivo definito dalla contrattazione collettiva nazionale di riferimento, i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa prevalentemente personale e senza vincolo di subordinazione, di cui all’ articolo 409, numero 3), del codice di procedura civile, devono essere riconducibili a uno o più progetti specifici determinati dal committente e gestiti autonomamente dal collaboratore. Il progetto deve essere funzionalmente collegato a un determinato risultato finale e non può consistere in una mera riproposizione dell’oggetto sociale del committente, avuto riguardo al coordinamento con l’organizzazione del committente e indipendentemente dal tempo impiegato per l’esecuzione dell’attività lavorativa. Il progetto non può comportare lo svolgimento di compiti meramente esecutivi e ripetitivi, che possono essere individuati dai contratti collettivi stipulati dalle organizzazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul piano nazionale.
2. Dalla disposizione di cui al comma 1 sono escluse le prestazioni occasionali, intendendosi per tali i rapporti di durata complessiva non superiore a trenta giorni nel corso dell’anno solare ovvero, nell’ambito dei servizi di cura e assistenza alla persona, non superiore a 240 ore, con lo stesso committente, salvo che il compenso complessivamente percepito nel medesimo anno solare sia superiore a 5 mila euro, nel qual caso trovano applicazione le disposizioni contenute nel presente capo.
2-bis. Se il contratto ha per oggetto un’attività di ricerca scientifica e questa viene ampliata per temi connessi o prorogata nel tempo, il progetto prosegue automaticamente.
3. Sono escluse dal campo di applicazione del presente capo le professioni intellettuali per l’esercizio delle quali è necessaria l’iscrizione in appositi albi professionali, esistenti alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo, nonché i rapporti e le attività di collaborazione coordinata e continuativa comunque rese e utilizzate a fini istituzionali in favore delle associazioni e società sportive dilettantistiche affiliate alle federazioni sportive nazionali, alle discipline sportive associate e agli enti di promozione sportiva riconosciute dal C.O.N.I., come individuate e disciplinate dall’articolo 90 della legge 27 dicembre 2002, n. 289. Sono altresì esclusi dal campo di applicazione del presente capo i componenti degli organi di amministrazione e controllo delle società e i partecipanti a collegi e commissioni, nonché coloro che percepiscono la pensione di vecchiaia.
4. Le disposizioni contenute nel presente capo non pregiudicano l’applicazione di clausole di contratto individuale o di accordo collettivo più favorevoli per il collaboratore a progetto.

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Cassazione civile, sez. lavoro, 29 ottobre 2019, n. 27725

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