Cassazione civile, sez. unite, 17 settembre 2015, n. 18214
Contratto di locazione uso abitativo nullo senza forma scritta
Il contratto di locazione ad uso abitativo stipulato senza la forma scritta richiesta dall’art. 1, comma 4, della legge n. 431 del 1998 è affetto da nullità assoluta, rilevabile d’ufficio, attesa la “ratio” pubblicistica di contrasto all’evasione fiscale.
Se la forma scritta – osserva la Corte – risponde alla finalità di attribuire alle parti, ed in specie al conduttore, uno status di certezza dei propri diritti e dei propri obblighi, la sua funzione primaria (coerente con la ratio dell’intero dettato normativo di cui alla legge 431) deve comunque ritenersi quella di trarre dall’ombra del sommerso – e della conseguente evasione fiscale – i contratti di locazione.
L’assenza della forma scritta è tuttavia sanabile nei modi, forme e termini previsti all’art. 13 legge n. 431/1998. In ragione di ciò, compito del giudice sarà quello di accertare l’assenza di forma scritta, che tale mancanza sia riconducibile alla volontà esclusiva del locatore, determinare il canone dovuto e, ove occorra, condannare il locatore alla restituzione del canone eventualmente incamerato in eccedenza.
Requisito necessario è l’accertamento della posizione predominante del locatore che deve consistere in una inaccettabile pressione finalizzata a costringere il conduttore ad un contratto in forma verbale. Invece, se l’assenza di forma è riconducibile a volontà esclusiva o concorrente del conduttore il locatore potrà agire per ottenere la restituzione dell’immobile occupato senza titolo.
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Cassazione civile, sez. unite, 17 settembre 2015, n. 18214