Cassazione civile, sez. II, 23 agosto 2019, n. 21647
In assenza di termine concordato tra le parti per l’adempimento dell’obbligazione assunta con il contratto preliminare trova applicazione la disciplina ex art. 1183 c.c., comma 1, sicché l’adempimento è dovuto immediatamente.
In assenza di un termine pattuito per l’adempimento la prestazione è immediatamente esigibile e per esigerla non sono indispensabili né la diffida ad adempiere né il ricorso al Giudice ex art. 1183 c.c., comma 2, poiché ben potrà il Giudice, chiamato a dirimere la controversia insorta tra le parti in conseguenza dell’inadempimento, apprezzare ex post la congruità del tempo scorso tra la pattuizione e la pretesa d’adempimento.
Art. 1183 Codice Civile
Tempo dell’adempimento.
Se non è determinato il tempo in cui la prestazione deve essere eseguita, il creditore può esigerla immediatamente. Qualora tuttavia, in virtù degli usi o per la natura della prestazione ovvero per il modo o il luogo dell’esecuzione, sia necessario un termine, questo, in mancanza di accordo delle parti, è stabilito dal giudice.
Se il termine per l’adempimento è rimesso alla volontà del debitore, spetta ugualmente al giudice di stabilirlo secondo le circostanze; se è rimesso alla volontà del creditore, il termine può essere fissato su istanza del debitore che intende liberarsi.
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Cassazione civile, sez. II, 23 agosto 2019, n. 21647