Cassazione civile, sez. lavoro, 10 ottobre 2006, n. 21698
Patto di prova è la clausola apposta al contratto di lavoro con cui le parti subordinano l’assunzione definitiva al positivo espletamento di un periodo di prova. La sua funzione è quella di verificare, nel reciproco interesse, l’utilità della prosecuzione del rapporto di lavoro.
A norma dell’art. 2096 c.c. l’assunzione del prestatore di lavoro per un periodo di prova deve risultare da atto scritto, onere che può dirsi osservato soltanto se sussiste la specifica e non generica indicazione delle mansioni in relazione alle quali l’esperimento deve svolgersi.
Tale determinazione può anche essere effettuata per relationem ovvero ponendo come riferimento le previsioni del contratto collettivo purché in esso sia riportata in modo sufficientemente chiaro e preciso anche la specifica indicazione della mansione da espletarsi.
Ne consegue che, se il datore di lavoro adibisce il lavoratore a mansioni diverse da quelle indicate nel patto di prova, l’onere della forma scritta non può ritenersi osservato e pertanto il patto stesso è viziato di nullità.
Cassazione civile, sez. lavoro, 10 ottobre 2006, n. 21698