Cassazione civile, sez. lavoro, 22 maggio 2020, n. 9489
Il contratto di subagenzia è un subcontratto funzionalmente collegato al contratto principale di agenzia ed è quindi regolato, nei limiti consentiti o imposti dal collegamento predetto, dalla disciplina di quest’ultimo, dal quale si distingue in quanto il subagente promuove la conclusione dei contratti di assicurazione solo per conto dell’agente e non anche di un’impresa assicuratrice (cfr. Cass. n. 15645 del 2017).
La subagenzia costituisce, quindi, una particolare fattispecie di contratto derivato (o subcontratto), unilateralmente e funzionalmente collegato al contratto principale di agenzia, che ne costituisce il necessario presupposto sì che al primo si applica la disciplina del contratto principale, ex artt. 1742 e 1753 c.c., nei limiti consentiti (o imposti) dal collegamento funzionale (cfr. Cass. 15190 del 2004).
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Cassazione civile, sez. lavoro, 22 maggio 2020, n. 9489