Cassazione civile, sez. unite, 5 agosto 2009, n. 17943
Rientra nella giurisdizione delle Commissioni Tributarie la controversia con la quale il contribuente si opponga al pagamento delle quote consortili, deducendo l’intervenuta decadenza dell’Ente impositore e del Concessionario, per inosservanza del termine di notificazione della cartella esattoriale.
Spetta alle Commissioni Tributarie -argomenta la Corte- decidere tutte le controversie in materia di imposte e tasse (L. n. 448 del 2001, art. 12): la lettera della Legge dimostra chiaramente che trattasi di una giurisdizione esclusiva di carattere generale, ovverosia estesa ad ogni questione relativa all’an o al quantum del tributo e, quindi, anche alle contestazioni concernenti la decadenza dal potere impositivo o la prescrizione del diritto alla riscossione o la regolarità dell’iscrizione a ruolo.
La giurisdizione delle Commissioni Tributarie è, in altre parole, totalmente indifferente al precipuo contenuto della domanda, in quanto dipende unicamente dalla materia del contendere e si arresta soltanto di fronte agli atti dell’esecuzione forzata tributaria, fra i quali non rientrano, per espressa previsione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 2 e 19, le cartelle esattoriali né gli avvisi di mora.
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Cassazione civile, sez. unite, 5 agosto 2009, n. 17943