Consiglio di Stato, sez. V, 20 marzo 2008, n. 1224
La fattispecie in sentenza investe l’impugnativa di un provvedimento di revoca di un contributo comunale a suo tempo concesso, ad una società di calcio, per la preparazione e la formazione di squadre a tornei calcistici.
Il Consiglio di Stato conferma la sentenza di primo grado, nel declinare la propria giurisdizione, argomentando che rientra nella giurisdizione dell’AGO, perché coinvolge questioni aventi natura e consistenza di diritti soggettivi, la controversia in materia di pagamento di contributi riguardante non già la fase discrezionale per la concessione del contributo stesso, ma quella della sua erogazione ed, in specie, concernente l’esatto adempimento degli obblighi assunti o imposti al momento della concessione del beneficio. Ed in senso contrario non può invocarsi la giurisdizione esclusiva sancita dall’art. 5 L. TAR, atteso che il 2° comma di tale disposizione fa salva la giurisdizione piena dell’AGO per tutte le questioni patrimoniali inerenti a compensi vantati dal concessionario, qualunque sia il nomen in concreto utilizzato.
Consiglio di Stato, sez. V, 20 marzo 2008, n. 1224