Cassazione civile, sez. tributaria, 28 febbraio 2008 n. 5226
Gli accertamenti bancari incrociati (nella fattispecie eseguiti sui conti correnti degli amministratori e su quelli della società) in quanto elencati e riportati nel processo verbale di constatazione devono essere validamente contraddetti dal contribuente chiamato ad assolvere il proprio onere probatorio. In mancanza gli indizi ricavati dagli accertamenti bancari non contestati assumono dignità di prova.
Cassazione civile, sez. tributaria, 28 febbraio 2008 n. 5226